Regio decreto 1022/1941
Art. 1 — Organi della giustizia penale militare
Art. 1. (Organi della giustizia penale militare). La giustizia penale militare e' amministrata: 1° dai tribunali militari; 2° dal tribunale supremo militare.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 1.
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