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Regio decreto 1022/1941

Art. 16 — Composizione del collegio in relazione al grado dell'imputato

ELI /it/regio-decreto/1941/09/09/1022/art/16parte di Regio decreto 1022/1941
Art. 16. (Composizione del collegio in relazione al grado dell'imputato). Ferme le disposizioni dell'articolo precedente, per il giudizio a carico di ufficiali aventi grado di capitano, o corrispondente, ovvero grado superiore, il presidente e i giudici militari devono avere il grado rispettivamente indicato nella tabella seguente: Grado dell'imputato Grado del presidente Grado dei giudici In ogni altro caso non preveduto dal comma precedente, il presidente e i giudici devono essere di grado almeno eguale a quello dell'imputato, ma possibilmente piu' anziani. Fanno parte di diritto del collegio giudicante, sempre che il grado lo consenta, i giudici del tribunale militare, nonche' il presidente, sia in tale qualita', sia in quella di giudice; ma qualora il presidente o i giudici del tribunale militare non abbiano i requisiti indicati nell'articolo precedente e nel primo comma di questo articolo, sono sostituiti da altri ufficiali, designati per estrazione a sorte, con le modalita' stabilite dai due articoli seguenti. Per il giudice relatore, si osserva la disposizione dell'articolo 27.

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