Regio decreto 1022/1941
Art. 15 — (Composizione del collegio giudicante, in relazione all'appartenenza dell'imputato alle varie forze armate de…
Art. 15. (Composizione del collegio giudicante, in relazione all'appartenenza dell'imputato alle varie forze armate dello Stato). Nei giudizi a carico di militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica o della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, almeno due giudici militari devono appartenere alla stessa forza armata, alla quale appartiene l'imputato. Dei giudici della Regia marina, almeno uno deve appartenere al corpo di stato maggiore. Nei giudizi a carico di militari della Regia guardia di finanza, uno dei giudici militari deve appartenere alla detta forza armata. Ove piu' siano gli imputati e appartenenti a forze armate diverse collegio e' composto avendosi riguardo all'imputato piu' elevato in grado, o, a parita' di grado, al maggior numero di imputati, o infine, a parita' di grado e di numero all'imputato piu' anziano. Quando si tratti di giudicare alcuno dei reati preveduti dagli articoli 103, 105 a 108, 110 a 115, 117, 121, 124 o 125 del codice penale militare di pace, il presidente e tutti i giudici militari, che compongono il tribunale, devono essere, rispettivamente, ufficiali del Regio esercito, o ufficiali del corpo di stato maggiore della Regia marina, o ufficiali della Regia aeronautica, secondo che l'imputato appartenga ad alcuna di dette forze militari. Nel giudizio a carico di imputati appartenenti al Corpo di polizia dell'Africa italiana, il meno elevato in grado dei giudici militari e' sostituito da un giudice pari grado di detto Corpo, scelto dal presidente del tribunale competente fra quelli all'uopo designati ogni biennio dal Ministro dell'Africa italiana. Se fra gli ufficiali designati del Corpo di polizia dell'Africa italiana non ve ne e' alcuno del grado richiesto dalla legge, si provvede mediante estrazione a sorte fra gli ufficiali del Corpo, aventi il grado predetto, che siano residenti nel Regno. L'estrazione preveduta dal comma precedente e' fatta dal comandante generale del corpo, alla presenza del procuratore militare del Re Imperatore del tribunale competente, con l'assistenza del capo della segreteria del corpo medesimo.
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