Regio decreto 2024/1940
Art. 27 — L'Ufficiale medico Capo Reparto dirige il servizio clinico ed e' responsabile del regolare andamento di tutto…
Art. 27. L'Ufficiale medico Capo Reparto dirige il servizio clinico ed e' responsabile del regolare andamento di tutto il servizio del Reparto. Egli dovra' attenersi, per quanto possibile, alle disposizioni del Regolamento del Servizio Sanitario militare territoriale. Il Capo-Reparto, avendo la diretta responsabilita' della cura e della assistenza dei ricoverati, esegue le visite e controvisite sanitarie, pratica gli esami degli infermi, formula le diagnosi, prescrive i medicamenti e gli alimenti, esegue le operazioni chirurgiche e le modificazioni necessarie, tiene al corrente i registri di spettanza dei sanitari, compila e fa compilare i modelli e le relazioni richieste in via ordinaria e straordinaria, da' il proprio giudizio sugli ammalati da dimettersi o da traslocarsi, segnala giornalmente al Direttore i malati piu' gravi ed importanti e richiede, ove lo creda necessario, il di lui consiglio tecnico in proposito, specie in riguardo delle operazioni chirurgiche da eseguirsi.
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