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Regio decreto 2024/1940

Art. 26 — Il Direttore d'una formazione sanitaria della Croce Rossa esercita personalmente la Direzione tecnica, discip…

ELI /it/regio-decreto/1940/12/30/2024/art/26parte di Regio decreto 2024/1940
Art. 26. Il Direttore d'una formazione sanitaria della Croce Rossa esercita personalmente la Direzione tecnica, disciplinare ed amministrativa della formazione stessa. Gli e' conferita percio' l'Autorita' di Capo Servizio. Egli assume anche la cura diretta dei ricoverati, ma nelle Unita' sanitarie, piu' numerose, riserva a se' un Reparto ammalati e ne affida gli altri a Capi-reparto. Egli destina il personale necessario, Direttivo e di Assistenza, ai vari servizi nei limiti delle rispettive tabelle organiche tenendo sempre presente il grado, l'anzianita', l'attivita' di ciascuno e le disposizioni regolamentari, affidando a quello fra gli Ufficiali da lui dipendenti, che presenti piu' spiccata attitudine, l'incarico della sorveglianza disciplinare del personale di assistenza. Al Direttore spetta inoltre: a) di curare e dirigere, con la maggior precisione e sollecitudine, l'allestimento, l'impianto, gli spostamenti, lo sgombero ed il disimpegno dell'Unita' affidatagli, a seconda di quanto e' prescritto dal presente regolamento e dagli altri, sia militari che dell'Associazione, nonche' dalle istruzioni ed ordini ricevuti dalle superiori Autorita'; b) di dare disposizioni d'ordine tecnico, amministrativo e disciplinare, che valgano a garantire il regolare funzionamento di tutto il servizio dell'Unita' sanitaria affidatagli; c) di curare la regolare tenuta della statistica sanitaria e della documentazione clinica da compilarsi, per le formazioni sanitarie mobilitate per l'esercito operante, secondo le norme della Istruzione per il servizio sanitario di guerra (1) e per le formazioni sanitarie in territorio secondo le disposizioni contemplate nel Regolamento sul servizio sanitario militare territoriale e nelle Norme per la statistica sanitaria militare (Vedi anche art. 49); d) di vigilare perche' ciascuno adempia, scrupolosamente le funzioni del proprio grado ed impiego e destare, coll'esempio, l'emulazione del personale da lui dipendente, a vantaggio degli infermi e del servizio; e) di segnalare alle Superiori Autorita' quei provvedimenti, che fosse urgente prendere per ragioni igienico-sanitarie e quindi richiedere, ove lo creda opportuno ed utile nell'interesse della salute dei ricoverati, il parere dell'Ispettore medico sui malati o feriti piu' gravi ed importanti, sulle operazioni chirurgiche da eseguirsi, sulla trasportabilita' dei ricoverati; f) di dare esecuzione pronta, esatta ed efficace alle speciali prescrizioni fattegli dal presente Regolamento e dalle Autorita' da cui dipende la formazione sanitaria che dirige. Al termine della Campagna, o quando l'Unita' sanitaria o Stabilimento cessa di funzionare oppure quando un Direttore, per qualsiasi ragione, cessa da tale ufficio, il medesimo dovra', nel piu' breve tempo possibile, trasmettere per via gerarchica al Presidente Generale dell'Associazione una relazione sull'andamento del servizio. E' fatto obbligo, infine, al Direttore, di provvedere che siano compilati per i propri dipendenti i documenti caratteristici nei termini e nei modi stabiliti dalle apposite istruzioni. --------------- (1) Art. 209. Documenti di base per la statistica sanitaria sono: a) la tabellina diagnostica (mod. 2754); b) Il registro dei visitati (mod. 2759); c) Il registro degli ammalati (mod. 2761); d) il permesso di trasporto infermi (mod. 2756); e) il prospetto dei visitati per la prima volta nelle 24 ore (modello 1 della statistica sanitaria, mod. 2755 del cat.); f) il prospetto del movimento giornaliero dei ricoverati nelle 24 ore (mod. 2 della statistica sanitaria, mod. 2757 del cat.); g) il riepilogo numerico dei malati e lesionati visitati, di quelli ospedalizzati e dei morti nelle 24 ore (mod. R. della statistica sanitaria, mod. 2763 del cat.); h) l'elenco dei militari ricoverati nelle 24 ore (mod. 2760); i) il registro dei defunti (mod. 2122); l) il biglietto di sala (mod. 2090); m) la cartella clinica (mod. 2098); n) il foglio di traslocazione (mod. 2762); o) il biglietto di uscita (mod. 2091); p) la scheda nosologica individuale (mod. 4 della statistica sanitaria, mod. 2758 del cat.).

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