Regio decreto 2024/1940
Art. 22 — Il Delegato presso le Forze Armate viene nominato dal Presidente Generale che, fin dal tempo di pace, ne segn…
Art. 22. Il Delegato presso le Forze Armate viene nominato dal Presidente Generale che, fin dal tempo di pace, ne segnala il nome al Ministero della Guerra. Il Delegato rappresenta il Presidente Generale e ne esercita i poteri per delegazione nella zona dell'Esercito operante. Egli fa parte dell'Intendenza Generale: dipende dall'Intendenza Generale stessa e dal Capo dello Stato Maggiore Generale.
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