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Regio decreto 2024/1940

Art. 21 — Qualsiasi documento tecnico od amministrativo venga compilato per ragioni di servizio dal Personale della Cro…

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Art. 21. Qualsiasi documento tecnico od amministrativo venga compilato per ragioni di servizio dal Personale della Croce Rossa, ancorche' non prescritto o da non trasmettersi alle competenti autorita', resta di proprieta' dell'Associazione e non mai di chi l'ha compilato. E' quindi vietato asportare o usare per proprio conto, anche se a scopo di studio, qualunque documento amministrativo che riguardi le malattie, la cura e la degenza dei ricoverati oppure che in qualsiasi modo rifletta l'attivita' della Croce Rossa. E' del pari vietata la pubblicazione, sotto qualsiasi forma, di relazioni o notizie ed apprezzamenti riguardanti l'organizzazione od i servizi della Croce Rossa, senza averne preventivamente ottenuta autorizzazione scritta delle superiori Autorita'.

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