Regio decreto 2024/1940
Art. 21 — Qualsiasi documento tecnico od amministrativo venga compilato per ragioni di servizio dal Personale della Cro…
Art. 21. Qualsiasi documento tecnico od amministrativo venga compilato per ragioni di servizio dal Personale della Croce Rossa, ancorche' non prescritto o da non trasmettersi alle competenti autorita', resta di proprieta' dell'Associazione e non mai di chi l'ha compilato. E' quindi vietato asportare o usare per proprio conto, anche se a scopo di studio, qualunque documento amministrativo che riguardi le malattie, la cura e la degenza dei ricoverati oppure che in qualsiasi modo rifletta l'attivita' della Croce Rossa. E' del pari vietata la pubblicazione, sotto qualsiasi forma, di relazioni o notizie ed apprezzamenti riguardanti l'organizzazione od i servizi della Croce Rossa, senza averne preventivamente ottenuta autorizzazione scritta delle superiori Autorita'.
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