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Regio decreto 1955/1940

Art. 4 — Il capitale sociale e' rappresentato da titoli nominativi portanti il valore di L

ELI /it/regio-decreto/1940/11/25/1955/art/4parte di Regio decreto 1955/1940
Art. 4. Il capitale sociale e' rappresentato da titoli nominativi portanti il valore di L. 500.000 ciascuno. I titoli sono negoziabili soltanto fra gli Enti di cui all'articolo 4 del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731. La cessione si opera con dichiarazione sul libro dei soci, sottoscritta dal cedente e dal cessionario, o dai loro mandatari. Il trasferimento dei titoli e' valido, nei confronti dell'Istituto, quando abbia conseguito l'approvazione del Consiglio di amministrazione.

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