Regio decreto 1955/1940
Art. 33 — Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei presenti
Art. 23. Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. I partecipanti hanno diritto ad un numero di voti in rapporto al numero delle quote di capitale sociale da ciascuno di essi possedute, secondo la graduazione seguente: da una a sei quote voti uno da sette a sedici quote » due da diciassette a ventotto quote » tre da ventinove a quarantotto quote » cinque e successivamente un voto in piu' per ogni dieci quoto di capitale da lire cinquecentomila.
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