Regio decreto 1955/1940
Art. 30 — L'assemblea e' regolarmente costituita allorche' i membri presenti rappresentino almeno la meta del capitale …
Art. 30. L'assemblea e' regolarmente costituita allorche' i membri presenti rappresentino almeno la meta del capitale sociale. Non raggiungendo questa aliquota, l'assemblea viene rimandata a non meno di otto giorni di distanza dalla prima convocazione. In questa seconda riunione l'assemblea e' valida qualunque sia il numero degli intervenuti e l'aliquota di capitale rappresentata. L'avviso di prima convocazione conterra' anche la indicazione del giorno e luogo di riunione per la eventuale seconda convocazione. All'assemblea di seconda convocazione possono essere prese deliberazioni soltanto in riguardo agli oggetti segnati all'ordine del giorno della prima.
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