Regio decreto 1955/1940
Art. 28
Art 28. Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. L'assemblea ordinaria e' convocata ogni anno nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Straordinariamente l'assemblea e' convocata ogni qualvolta il Consiglio lo creda opportuno e nei casi previsti dal presente statuto. Hanno diritto di intervenire all'assemblea soltanto i soci possessori di quote di data anteriore almeno di un trimestre alla data di convocazione dell'Assemblea, secondo le risultanze del libro soci, tenuto dall'Amministrazione dell'Istituto.
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