Regio decreto 1955/1940
Art. 20 — Lo obbligazioni devono essere firmate da due amministratori e dal sindaco nominato dal Comitato dei Ministri,…
Art. 20. Lo obbligazioni devono essere firmate da due amministratori e dal sindaco nominato dal Comitato dei Ministri, a termini del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400. Le matrici debbono portare le stesse, firme delle obbligazioni, le quali sono segnate col bollo a secco dell'Istituto. Le firme suddette potranno, in base a disposizioni del Consiglio di amministrazione, essere apposte in fac-simile.
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