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Regio decreto 1955/1940

Art. 16 — Al rimborso delle obbligazioni in circolazione si provvede mediante estrazione a sorte di tante obbligazioni …

ELI /it/regio-decreto/1940/11/25/1955/art/16parte di Regio decreto 1955/1940
Art. 16. Al rimborso delle obbligazioni in circolazione si provvede mediante estrazione a sorte di tante obbligazioni quante corrispondono alla restituzione di capitale sui mutui ai quali le obbligazioni si riferiscono, ed in ogni caso, di un quantitativo di obbligazioni non inferiore a quello stabilito nel relativo piano di ammortamento. Le obbligazioni in circolazione, per le singole serie, alla fine di ciascun anno, non possono mai eccedere il capitale ancora dovuto sui mutui afferenti ciascuna serie. Rispetto ai possessori delle obbligazioni si hanno come esatte dall'Istituto, sia per il servizio interessi come per il Servizio di ammortamento capitale, anche le annualita' non esatte.

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