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Regio decreto 1955/1940

Art. 10 — Per riscuotere le somme dovute in esecuzione dei contratti di mutuo l'Istituto ha facolta' di procedere contr…

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Art. 10. Per riscuotere le somme dovute in esecuzione dei contratti di mutuo l'Istituto ha facolta' di procedere contro i debitori morosi con l'istessa procedura di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte dirette.

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