Regio decreto 1955/1940
Art. 10 — Per riscuotere le somme dovute in esecuzione dei contratti di mutuo l'Istituto ha facolta' di procedere contr…
Art. 10. Per riscuotere le somme dovute in esecuzione dei contratti di mutuo l'Istituto ha facolta' di procedere contro i debitori morosi con l'istessa procedura di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte dirette.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1955/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.