Regio decreto 1741/1940
Art. 94 — Sottrazione o danneggiamento di cose requisite
Art. 94. (Sottrazione o danneggiamento di cose requisite). Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, sottrae, distrae, sopprime, occulta, dissimula, sostituisce, disperde, distrugge o altrimenti rende inservibili, in tutto o in parte, o deteriora le cose requisite e affidate alla sua custodia, o di cui sia proprietario, e' punito secondo le disposizioni dell'art. 334 del codice penale. Se il fatto e' avvenuto o e' stato agevolato per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la Multa fino a lire 3000.
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