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Regio decreto 1741/1940

Art. 93 — Alterazione di documenti o notizie

ELI /it/regio-decreto/1940/08/18/1741/art/93parte di Regio decreto 1741/1940
Art. 93. (Alterazione di documenti o notizie). Chiunque, per sottrarre, in tutto o in parte, alla precettazione o alla requisizione di beni, che ne possono formare oggetto, presenta libri o documenti contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire 3000. Chiunque, allo scopo suindicato, fornisce alle autorita' competenti indicazioni mendaci, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 1000. Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verita', si applica la multa fino a lire 300.

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