Regio decreto 1741/1940
Art. 86 — Obblighi delle Amministrazioni
Art. 86. (Obblighi delle Amministrazioni). Le autorita' militari e civili devono adempiere alle richieste di accertamenti, di notificazioni e a tutte le altre che i Comitati possono loro rivolgere, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1741/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.