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Regio decreto 1741/1940

Art. 86 — Obblighi delle Amministrazioni

ELI /it/regio-decreto/1940/08/18/1741/art/86parte di Regio decreto 1741/1940
Art. 86. (Obblighi delle Amministrazioni). Le autorita' militari e civili devono adempiere alle richieste di accertamenti, di notificazioni e a tutte le altre che i Comitati possono loro rivolgere, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.

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