Regio decreto 1741/1940
Art. 85 — Mezzi di impugnazione della decisione
Art. 85. (Mezzi di impugnazione della decisione). Le decisioni dei Comitati non sono soggette ad alcuna impugnazione, salvo il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione del Regno a' sensi dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1877, n. 361. Contro le decisioni dei Comitati le parti possono proporre domanda di revocazione nei casi e nei termini preveduti dal codice di procedura civile. La domanda di revocazione e' presentata al competente Comitato nelle forme stabilite dall'art. 80. Chi propone domanda di revocazione, fatta eccezione per l'Amministrazione dello Stato, deve, sotto pena di inammissibilita' della domanda stessa, depositare in un ufficio del registro la somma di lire 300, se trattasi di decisione di un Comitato giurisdizionale territoriale, e di lire 600, se trattasi di decisione del Comitato giurisdizionale centrale. Tali somme sono devolute all'erario dello Stato nel caso che la domanda sia dichiarata inammissibile o sia respinta.
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