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Regio decreto 1741/1940

Art. 79 — Competenza dei Comitati

ELI /it/regio-decreto/1940/08/18/1741/art/79parte di Regio decreto 1741/1940
Art. 79. (Competenza dei Comitati). I Comitati giurisdizionali territoriali sono competenti a decidere sulle controversie le quali non superino il valore di lire 200.000 e non nascano da un provvedimento di un Ministro o comunque di organi centrali. Il valore deve essere indicato nel ricorso. Qualora non sia indicato, si presume non superiore a lire 200.000. La competenza per territorio dei comitati giurisdizionali territoriali e' determinata dal luogo in cui, al momento della comunicazione del provvedimento impugnato, si trovava la cosa, ovvero, nel caso di provvedimenti relativi a prestazioni di servizi, dove risiedeva la persona. Il Comitato giurisdizionale centrale e' competente a decidere sulle controversie su cui non hanno competenza i Comitati giurisdizionali territoriali. E' altresi' competente a decidere sulle controversie che rientrerebbero nella competenza di questi ultimi, quando il Comitato competente per territorio non esista.

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