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Regio decreto 1741/1940

Art. 78 — Comitato centrale

ELI /it/regio-decreto/1940/08/18/1741/art/78parte di Regio decreto 1741/1940
Art. 78. (Comitato centrale). Il Comitato giurisdizionale centrale e' istituito con decreto Reale, emanato su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze, e ha sede in Roma. Il predetto Comitato e' costituito: da un magistrato di' grado 3° dell'Ordine giudiziario, presidente, e da otto magistrati scelti fra quelli dell'Ordine giudiziario o amministrativo, di cui tre di grado 4° e cinque di grado non inferiore al 5°; Uno dei magistrati di grado 4° sara' incaricato delle funzioni di vice presidente; da un membro designato dal Ministero degli esteri; da un membro designato dal Ministero dell'interno; da un membro designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista; da tre membri designati dal Ministero delle finanze, di cui uno ingegnera ed un chimico; da due membri designati da ciascuno del Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica; da un membro designato dal Ministero dell'Educazione nazionale; da due membri designati dal Ministero dei lavori pubblici, di cui almeno uno ingegnere; da tre membri designati dal Ministero dell'agricoltura e foreste, di cui uno ufficiale della Milizia forestale e uno del servizio approvvigionamenti per l'alimentazione nazionale; da due membri designati dal Ministero delle comunicazioni, di cui almeno uno ingegnere; da due membri designati dal Ministero delle corporazioni; da un membro designato dal Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra; da un membro designato da ciascuna delle Confederazioni nazionali fasciste. I membri designati per la loro qualita' di ufficiali delle Forze armate o di funzionari dello Stato devono essere di grado non inferiore al 6°. Con il decreto Reale di istituzione si provvede altresi' alla costituzione dell'ufficio di segreteria e a tutto quanto concerne il funzionamento del Comitato.

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