Regio decreto 1741/1940
Art. 68 — Preavviso di riconsegna dell'immobile, azienda o stabilimento
Art. 68. (Preavviso di riconsegna dell'immobile, azienda o stabilimento). Qualora non sia stata indicata la durata dell'uso, la riconsegna dell'immobile, azienda o stabilimento deve essere preceduta da un preavviso notificato all'interessato entro un congruo termine, il quale, quando si tratti di azienda o stabilimento che sia in esercizio, non puo' essere minore di otto giorni.
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