Regio decreto 1741/1940
Art. 67 — Riconsegna degli immobili, delle aziende e dei stabilimenti
Art. 67. (Riconsegna degli immobili, delle aziende e dei stabilimenti). Appena cessata la necessita' che aveva determinata la requisizione, gli immobili, le aziende o stabilimenti devono senza indugio essere riconsegnati.
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