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Regio decreto 1741/1940

Art. 67 — Riconsegna degli immobili, delle aziende e dei stabilimenti

ELI /it/regio-decreto/1940/08/18/1741/art/67parte di Regio decreto 1741/1940
Art. 67. (Riconsegna degli immobili, delle aziende e dei stabilimenti). Appena cessata la necessita' che aveva determinata la requisizione, gli immobili, le aziende o stabilimenti devono senza indugio essere riconsegnati.

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