Regio decreto 1741/1940
Art. 54 — Commissioni di controllo presso le Intendenze d'armata
Art. 54. (Commissioni di controllo presso le Intendenze d'armata). Presso ogni Intendenza d'armata e' costituita una commissione di controllo per le requisizioni. Essa provvede: 1° a confermare o a rivedere le indennita' stabilite provvisoriamente dagli organi che hanno proceduto alla requisizione; 2° a regolarizzare, su domanda dell'interessato, la requisizione eseguita senza l'osservanza delle forme prescritte; 3° ad accertare le eventuali responsabilita' di agenti dell'amministrazione militare, per irregolarita' da essi eventualmente commesse e per i danni relativi, e a procedere ai conseguenti addebiti, salva la competenza del giudice contabile.
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