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Regio decreto 1741/1940

Art. 54 — Commissioni di controllo presso le Intendenze d'armata

ELI /it/regio-decreto/1940/08/18/1741/art/54parte di Regio decreto 1741/1940
Art. 54. (Commissioni di controllo presso le Intendenze d'armata). Presso ogni Intendenza d'armata e' costituita una commissione di controllo per le requisizioni. Essa provvede: 1° a confermare o a rivedere le indennita' stabilite provvisoriamente dagli organi che hanno proceduto alla requisizione; 2° a regolarizzare, su domanda dell'interessato, la requisizione eseguita senza l'osservanza delle forme prescritte; 3° ad accertare le eventuali responsabilita' di agenti dell'amministrazione militare, per irregolarita' da essi eventualmente commesse e per i danni relativi, e a procedere ai conseguenti addebiti, salva la competenza del giudice contabile.

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