Regio decreto 1741/1940
Art. 53 — Modalita' per L'esecuzione delle requisizioni
Art. 53. (Modalita' per L'esecuzione delle requisizioni). Qualora non sia possibile avvalersi degli organi indicati nell'art. 39, le autorita' che procedono alla requisizione possono richiedere l'intervento diretto del podesta', per ripartire le prestazioni richieste tra gli abitanti e per consegnare all'autorita' militare le cose requisite.
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