Regio decreto 1741/1940
Art. 49 — Commissioni di requisizione
Art. 49. (Commissioni di requisizione). Le requisizioni sono effettuate dagli organi direttivi dei servizi d'armata, per mezzo di commissioni da essi costituite. Dette commissioni, per la redazione dei verbali di consegna e riconsegna d'immobili, aziende o stabilimenti, nonche' per la determinazione delle relative indennita' conseguenti alle effettuate requisizioni, saranno coadiuvate da apposite sezioni tecniche erariali costituite con personale tecnico dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali posti alla dipendenza dei Comandi del genio del Corpo d'armata. Per il coordinamento tecnico dei compiti attribuiti alle sezioni tecniche erariali sara' istituito, alle dirette dipendenze del Comando Supremo, un Ispettorato tecnico erariale diretto da un Ispettore generale dell'amministrazione del catasto e dei servizi, tecnici erariali.
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