Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1741/1940Art. 48
Regio decreto 1741/1940

Art. 48 — Disposizioni generali

ELI /it/regio-decreto/1940/08/18/1741/art/48parte di Regio decreto 1741/1940
Art. 48. (Disposizioni generali). Nella zona delle operazioni, i competenti comandi di grandi unita' possono, in qualunque momento, ordinare requisizioni, per provvedere ai bisogni delle Forze armate. Per tali requisizioni si applicano le disposizioni di questo capo, salvo che sia altrimenti disposto con bandi militari e, in quanto non provvedono le disposizioni di questo capo o dei bandi, si osservano quelle degli altri capi di queste norme.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1741/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 47 Art. 49 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.