Regio decreto 1741/1940
Art. 34 — Autorita' civili
Art. 34. (Autorita' civili). Hanno il potere di ordinare requisizioni le Amministrazioni centrali dello Stato, previe intese fra di loro, provvedendovi a mezzo dei prefetti e degli organi da esse dipendenti, i quali in tal caso prenderanno accordi con i prefetti. In caso di urgente necessita' i prefetti possono ordinare, di propria iniziativa, requisizioni.
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