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Regio decreto 1741/1940

Art. 33 — Autorita' militari

ELI /it/regio-decreto/1940/08/18/1741/art/33parte di Regio decreto 1741/1940
Art. 33. (Autorita' militari). I comandanti di corpo d'armata e i comandanti di difesa territoriale, nei limiti della propria circoscrizione territoriale, hanno il potere di ordinare requisizioni nell'interesse delle Forze armate dello Stato. Hanno altresi' il potere di ordinare requisizioni nei limiti delle proprie circoscrizioni territoriali: 1° i comandanti di piazze militari marittime; 2° i comandanti militari marittimi non inferiori a comandanti di zona militare o grado corrispondente, i comandanti delle zone aeree territoriali e i comandanti di aeronautica investiti di analoghi poteri relativamente ai beni, che per la loro natura sono utilizzabili solamente nell'interesse delle rispettive forze armate. I comandanti indicati nel precedente comma provvedono d'intesa coi prefetti. Alle requisizioni suindicate provvedono le commissioni previste dall'art. 35 o, quando non siano costituite, i comandi dipendenti dai comandanti menzionati nel primo comma. In caso di urgente necessita' qualsiasi comandante di corpo o di reparto di truppa o qualsiasi altro capo servizio puo', sotto la sua personale responsabilita', ordinare requisizioni di beni occorrenti ai bisogni giornalieri del corpo, reparto o servizio che da lui dipende. In tal caso una copia dell'ordine di requisizione e' immediatamente trasmessa, per via gerarchica, ai comandi competenti a' sensi del primo comma.

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