Regio decreto 1741/1940
Art. 15 — Poteri dell'autorita' nella requisizione di aziende
Art. 15. (Poteri dell'autorita' nella requisizione di aziende). Nei casi di requisizione a norma degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, l'autorita', che ha emanato l'ordine di requisizione, puo' assumere direttamente la gestione dell'azienda o dello stabilimento, ovvero provvedervi per mezzo della persona che ne aveva l'esercizio al momento della requisizione, o di altra persona, ente od ufficio. Puo' anche eseguire opere occorrenti a mantenere e, ove sia necessario, ad aumentare l'efficienza dell'azienda o dello stabilimento o dare all'azienda o allo stabilimento una destinazione diversa da quella che aveva al momento della requisizione. La requisizione puo' essere estesa anche alle prestazioni di tutto o di parte del personale addetto all'azienda o allo stabilimento. In tal caso non valgono le esenzioni prevedute dall'art. 6. Fuori del caso preveduto dal comma precedente, tutti coloro che in qualita' di dirigenti, impiegati o lavoratori manuali, sono destinati dalle aziende o dagli stabilimenti al servizio requisito hanno l'obbligo di prestare la loro opera.
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