Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1741/1940Art. 14
Regio decreto 1741/1940

Art. 14 — Legnami

ELI /it/regio-decreto/1940/08/18/1741/art/14parte di Regio decreto 1741/1940
Art. 14. (Legnami). Le requisizioni per l'approvvigionamento dei legnami possono avere per oggetto il soprasuolo dei boschi, i tagli boschivi in corso di esecuzione, gruppi di piante, di alberature, piante sparse per la produzione di legname da ardere o da lavoro, legname da opera e da ardere e carbone vegetale, in qualsiasi fase di allestimento, nonche' qualunque altro bene destinato alla produzione, alla lavorazione, al deposito e al trasporto dei legnami.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1741/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 13 Art. 15 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.