Regio decreto 1481/1940
Art. 527 — Le ispezioni ordinarie debbono svolgersi in modo che tutti gli uffici di leva siano ispezionati almeno una vo…
Art. 527. Le ispezioni ordinarie debbono svolgersi in modo che tutti gli uffici di leva siano ispezionati almeno una volta all'anno. Le ispezioni pero' vanno anche ripetute nello stesso anno la' ove la vigilanza esige maggiore continuita'.
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