Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1481/1940Art. 526
Regio decreto 1481/1940

Art. 526 — Le ispezioni di leva sono ordinarie e straordinarie

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/526parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 526. Le ispezioni di leva sono ordinarie e straordinarie. Le ispezioni ordinarie vengono compiute per delegazione del ministero dai comandanti di zona militare agli uffici provinciali di leva esistenti nel territorio della propria giurisdizione. Le ispezioni straordinarie, ordinate dal ministro, sono affidate a funzionari civili del ministero.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 525 Art. 527 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.