Regio decreto 1481/1940
Art. 508 — Agli inscritti sottoposti a nuova visita in forza dell'art
Art. 508. Agli inscritti sottoposti a nuova visita in forza dell'art. 66 della legge e giudicati in modo assoluto e permanente inabili al servizio militare oppure riconosciuti temporaneamente inabili ma per i quali sia trascorso il periodo della rivedibilita', viene confermata la decisione di riforma; e in tal caso il presidente del consiglio di leva designato per la loro visita rilascia loro, in sostituzione, della dichiarazione di riforma che hanno presentato, un'altra dichiarazione di riforma su uguale modello, nella quale e' fatta risultare la decisione con cui fu confermata la loro riforma in seguito all'applicazione del citato articolo.
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