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Regio decreto 1481/1940

Art. 507 — Il consiglio o la commissione mobile di leva designati per la visita non deve soltanto limitarsi ad accertare…

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Art. 507. Il consiglio o la commissione mobile di leva designati per la visita non deve soltanto limitarsi ad accertare se sussista tuttora il difetto o la infermita', che provoco' la riforma o la rivedibilita', ma procede ad una visita generale, avvalendosi, ove lo creda necessario, anche della facolta' d'inviare l'individuo in osservazione all'ospedale.

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