Regio decreto 1481/1940
Art. 450 — In casi eccezionali, allorche' allo spirare del termine suddetto, i militari si trovino nell'assoluta necessi…
Art. 450. In casi eccezionali, allorche' allo spirare del termine suddetto, i militari si trovino nell'assoluta necessita' di trattenersi qualche tempo ancora nel Regno, possono chiederne l'autorizzazione al ministero della guerra, pel tramite dei competente distretto militare, che accompagna la domanda con un opportuno rapporto dell'arma dei Reali carabinieri sulle circostanze in essa esposte e con la copia del foglio matricolare.
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