Regio decreto 1481/1940
Art. 449 — Le autorita' diplomatiche e consolari avvertono i militari ai quali e' stato concesso il permesso di cui al p…
Art. 449. Le autorita' diplomatiche e consolari avvertono i militari ai quali e' stato concesso il permesso di cui al precedente articolo che essi hanno l'obbligo, appena giunti in Italia, di dar subito notizia del loro arrivo al comando dei Reali carabinieri del comune al quale sono diretti. Esse inoltre annotano la concessione sul modello conforme allo allegato n. 29 e informano subito del concesso permesso, mediante il modello conforme all'allegato n. 33, il comando del distretto militare competente, il quale prende menzione sull'apposito registro conforme all'allegato n. 32 delle date di arrivo nel Regno e di partenza per l'estero dei militari stessi: e qualora essi non facciano ritorno all'estero allo spirare del termine stabilito, provvede per la loro precettazione alle armi.
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