Regio decreto 1481/1940
Art. 443 — Dall'obbligo di compiere la ferma possono soltanto essere dispensati quelli di detti militari rimpatriati pri…
Art. 443. Dall'obbligo di compiere la ferma possono soltanto essere dispensati quelli di detti militari rimpatriati prima del 32° anno di eta' che, essendo nati in paesi ove pel fatto della nascita sia loro imposta la cittadinanza locale, abbiano prestato, nell'esercito regolare del paese stesso, un periodo di effettivo servizio sotto le armi, equivalente ad un completo periodo di istruzione, tenendo conto pero' di quanto possa essere stabilito da accordi internazionali. Tale dispensa non compete quindi a coloro che, pur essendo nati all'estero, non siano pero' considerati dallo Stato estero suoi cittadini per nascita ovvero, sebbene investiti della cittadinanza locale, abbiano avuto o abbiano tuttavia la facolta' di declinarla; ed a quelli che, nati in Italia, abbiano assunto servizio militare in uno Stato estero.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.