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Regio decreto 1481/1940

Art. 442 — I militari residenti all'estero, dispensati dal servizio alle armi, che rimpatriano prima del compimento del …

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/442parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 442. I militari residenti all'estero, dispensati dal servizio alle armi, che rimpatriano prima del compimento del 32° anno di eta' per fissare la propria residenza nel Regno, hanno obbligo di presentarsi alle armi entro il termine fissato per la presentazione dei provenienti dall'estero con la circolare concernente l'ultima classe chiamata alle armi, per compiere la ferma loro spettante, sotto pena di essere, in caso di inadempienza, dichiarati disertori. Ove tale termine sia scaduto, essi devono presentarsi alle armi con la prima classe chiamata. I militari predetti, nel caso in cui dovrebbero attendere la prima chiamata di una classe di leva per essere inviati alle armi, possono ottenere a domanda, di essere subito incorporati in uno dei corpi indicati nelle ultime tabelle di assegnazione, qualora risultino sprovvisti di mezzi di sussistenza, e sempre che sia stata gia' aperta, in Italia, la leva sulla loro classe. I rimpatri definitivi devono essere subito segnalati dalle autorita' diplomatiche e consolari ai competenti distretti di leva con modello conforme all'allegato n. 33.

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