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Regio decreto 1481/1940

Art. 431 — I consigli di leva, avute le partecipazioni di decisioni adottate all'estero, verificano anzi tutto se esse, …

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Art. 431. I consigli di leva, avute le partecipazioni di decisioni adottate all'estero, verificano anzi tutto se esse, giusta quanto e' stabilito dall'art. 428 portino il bollo del ministero della guerra; e quindi accertano se i giovani a cui esse si riferiscono siano inscritti sulle liste di leva. In caso negativo, li aggiungono sulle liste di leva in corso quali omessi presentatisi spontaneamente; e provvedono perche' tutti gli atti dello stato civile rilasciati da autorita' estere e prodotti dagli interessati siano trascritti, se gia' non vi figurino, nei registri dello stato civile.

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