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Regio decreto 1481/1940

Art. 430 — Per gli inscritti che, in base agli elementi raccolti in conformita' di quanto e' prescritto dall'articolo pr…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/430parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 430. Per gli inscritti che, in base agli elementi raccolti in conformita' di quanto e' prescritto dall'articolo precedente, risultino risiedere regolarmente all'estero, i consigli di leva e le commissioni mobili pronunciano, durante le sedute per l'esame personale ed arruolamento, la decisione di rimando alla seduta speciale da tenersi al 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui gli inscritti medesimi compiono il 20° anno di eta'. Se, nel frattempo, gli inscritti suddetti rimpatriano, devono essere immediatamente precettati a presentarsi al consiglio di leva per regolare la loro posizione; e cosi' pure se, dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di eta' e prima del 31 gennaio dell'anno successivo giungesse dall'estero la partecipazione di una decisione assunta dall'autorita' diplomatica o consolare, i consigli di leva si pronunciano senz'altro in merito.

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