Regio decreto 1481/1940
Art. 415 — Gli inscritti di cui all'art
Art. 415. Gli inscritti di cui all'art. 412, quelli espatriati per compiere gli studi preparatori per le missioni o in qualita' di missionari e quelli che si trovino all'estero dopo aver ottenuto il nulla osta di espatrio per un periodo di tempo limitato, qualora si ritengano inabili al servizio militare possono presentarsi personalmente all'autorita' diplomatica o consolare del luogo di loro residenza per essere sottoposti a visita medica a loro spese, ed essere quindi, se riconosciuti inabili, mandati rivedibili o anche riformati.
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