Regio decreto 1481/1940
Art. 414 — I giovani di cui al n
Art. 414. I giovani di cui al n. 1 dell'art. 412 hanno l'obbligo di regolare la loro posizione all'estero durante la leva della loro classe, o presentandosi personalmente all'autorita' diplomatica o consolare nella cui giurisdizione risiedono, per chiedere di essere arruolati senza visita medica, se essi si presumano abili al servizio; ovvero inoltrando alla suddetta autorita' una lettera, da essi sottoscritta, contenente analoga richiesta. L'autorita' diplomatica o consolare puo' esigere che tale lettera sia autenticata nelle debite forme a cura ed a spese di chi la rilascia.
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