Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1481/1940Art. 40
Regio decreto 1481/1940

Art. 40 — Ciascun ufficio di leva deve avere un unico archivio ed un unico protocollo ordinario qualunque sia il numero…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/40parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 40. Ciascun ufficio di leva deve avere un unico archivio ed un unico protocollo ordinario qualunque sia il numero dei commissari di leva ad esso assegnati. Nell'archivio debbono essere raccolte e classificate per ordine cronologico le liste di leva, le schede personali, i registri dei verbali dei consigli e delle commissioni mobili di leva, i documenti che servirono di base alle decisioni di detti consigli e commissioni, gli altri registri prescritti dal presente regolamento, le statistiche, la corrispondenza e tutte le altre carte in genere che si riferiscono al servizio della leva. I documenti che servirono di base alle decisioni per i singoli iscritti debbono essere conservati acclusi alle schede personali.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 39 Art. 41 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.