Regio decreto 1481/1940
Art. 39 — I locali per la sede e per l'archivio degli uffici di leva sono forniti dalle amministrazioni provinciali
Art. 39. I locali per la sede e per l'archivio degli uffici di leva sono forniti dalle amministrazioni provinciali. Essi debbono essere adatti allo scopo sia pel numero e per l'ampiezza dei vani, sia per la loro indipendenza da altri uffici e abitazioni private, e presentare garanzie sufficienti per la conservazione degli atti di ufficio.
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