Regio decreto 1481/1940
Art. 352 — L'irreperibilita' di cui al n
Art. 352. L'irreperibilita' di cui al n. 2 dell'art. 88 della legge, costituisce inesistenza in famiglia, a partire dal giorno in cui e' comprovata a norma dello stesso n. 2. Qualora peraltro le condizioni richieste per poter comprovare l'irreperibilita' a norma del n. 2 dell'articolo della legge predetto, siano esistite durante la sessione della leva alla quale appartiene l'inscritto, e la prova dell'irreperibilita' non sia stata fornita tempestivamente, senza giustificate cause, deve applicarsi l'art. 92 della legge.
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