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Regio decreto 1481/1940

Art. 351 — Tutte le autorita' che sottopongono a visita le persone delle quali si allega l'inabilita' a lavoro proficuo,…

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Art. 351. Tutte le autorita' che sottopongono a visita le persone delle quali si allega l'inabilita' a lavoro proficuo, debbono anzitutto assicurarsi dell'identita' delle persone stesse, richiedendo l'esibizione della carta d'identita' di cui all'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, o di altro documento equipollente. In mancanza, e' sufficiente l'esibizione di un certificato (con fotografia) rilasciato dall'autorita' comunale.

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