Regio decreto 1481/1940
Art. 347 — Se l'infermo non sia in grado di trasferirsi all'ospedale militare, l'ufficio di leva puo' prendere gli oppor…
Art. 347. Se l'infermo non sia in grado di trasferirsi all'ospedale militare, l'ufficio di leva puo' prendere gli opportuni accordi col direttore dell'ospedale affinche' la visita sia eseguita a domicilio da un ufficiale medico dell'ospedale, avente grado non inferiore a quello di capitano. Se l'infermo dimora in localita' lontana dalla sede dell'ospedale militare, il direttore puo' provvedere perche' la visita sia effettuata da un ufficiale medico, del presidio piu' prossimo alla detta localita'. Il collegio medico giudica in base alla relazione scritta presentata dal suddetto ufficiale.
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