Regio decreto 1481/1940
Art. 346 — Per chiarire l'esistenza, o la natura di qualche malattia di difficile determinazione, come pure quando gli u…
Art. 346. Per chiarire l'esistenza, o la natura di qualche malattia di difficile determinazione, come pure quando gli ufficiali medici abbiano fondato sospetto che le addotte infermita' od imperfezioni siano simulate od artatamente esagerate, ed in ogni altro caso in cui i medici stessi lo reputino opportuno per formarsi un esatto criterio delle condizioni in cui si trova l'individuo sottoposto al loro esame, il direttore dello stabilimento puo' trattenerlo in osservazione per quel tempo che ritenga strettamente necessario.
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