Regio decreto 1481/1940
Art. 325 — I fratelli e le sorelle uterini devono considerarsi come appartenenti a famiglie distinte e separate, salvo q…
Art. 325. I fratelli e le sorelle uterini devono considerarsi come appartenenti a famiglie distinte e separate, salvo quanto e' disposto nel precedente articolo 323.
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