Regio decreto 1481/1940
Art. 324 — I fratelli o le sorelle consanguinei devono essere considerati come appartenenti ad una sola famiglia, meno p…
Art. 324. I fratelli o le sorelle consanguinei devono essere considerati come appartenenti ad una sola famiglia, meno pero' nel caso che il padre sia morto, o sia da ritenersi inesistente ai termini dell'art. 88 della legge, e sia vivente l'ultima moglie di lui; nel qual caso questa coi propri figli deve intendersi formare una famiglia distinta e separata a senso del precedente articolo.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.